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Piccolo compendio alla legge sul Copyright
Per quanto spesso si pensi il contrario le fanfiction godono, come qualunque altra opera letteraria, della tutela accordata dal legislatore con il cosiddetto “diritto d’autore”, vi sono diverse correnti interpretative al riguardo, ma non si può comunque ignorare la presenza, all’interno della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (e successive modificazioni) dell’art. 4 il quale recita testualmente:“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”. Dal momento che le fanfiction sono senza ombra di dubbio “elaborazioni a carattere creativo” di un’opera originale, anch’esse sono protette da uno specifico copyright e ne è vietata la diffusione senza il preventivo consenso dell’autore, sia pure in forma di traduzione in un’altra lingua (nello specifico dall’inglese all’italiano). L’autore originario della fanfiction non ha, come è ovvio, un diritto di sfruttamento economico della stessa, perché in ciò è limitato dai diritti riguardanti l’opera dalla quale lui stesso ha preso spunto (ad esempio, un fanwriter non avrà mai diritti di sfruttamento economico su una ff che riguarda Harry Potter, perché quelli logicamente li detiene la Rowling), ma avrà sempre è comunque tutti gli altri diritti esclusivi che spettano all’autore, compresi quelli di pubblicazione, riproduzione e diffusione della sua fanfiction. Non solo, l’autore di una ff detiene anche l’esclusivo diritto di tradurla o farla tradurre in un’altra lingua. Su questo punto è molto chiaro l’art. 18 della legge già citata, il quale, tra l’altro e non a caso fa richiamo anche all’art. 4 che, come abbiamo detto, tutela anche le fanfiction. Nel dettaglio l’art. 18 comma 1 dichiara che: “Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.” É quindi del tutto evidente che per poter tradurre, prima ancora che per poter pubblicare, una fanfiction, ci vuole il permesso dell’autore che l’ha scritta. Una volta ottenuto questo, è anche necessario che l’autore dia il permesso perché quest’ultima venga pubblicata su un qualunque archivio tematico. A questo riguardo è interessantissimo il testo dell’art. 17 della solita legge sul diritto d’autore, il quale recita nel primo comma: “1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.” A questo punto ci si deve intendere sul concetto di “pubblicazione”. Perché se è evidente che la pubblicazione è, in senso anche atecnico rispetto alla legge, quella che si ottiene inserendo una ff o la traduzione della stessa su un sito aperto a tutti e quindi “pubblico”, è anche verissimo che legalmente “distribuire” o comunque diffondere e “pubblicare” sono spesso sinonimi o comunque hanno confini davvero labili e la diffusione è una forma di pubblicazione che si può effettuare anche senza l’inserimento su un sito, bensì tramite un semplice giro di mail tra singoli utenti in quella che, apparentemente e erroneamente, può sembrare una via del tutto privata. Per capirci meglio basta pensare al divieto di legge di diffondere l’altrui corrispondenza. Bene, se io prendo una lettera che mi ha scritto Tizio, senza il suo permesso, la copio sul mio pc e la pubblico in bella vista sul mio Live Journal ho di sicuro commesso un illecito, ma commetto lo stesso identico illecito anche se quella lettera di Tizio anziché “pubblicarla” sul mio L.J. la mando via mail a tutti i miei contatti di posta elettronica. Lo stesso identico ragionamento vale per le fanfiction e le traduzioni delle stesse. Il “con qualsiasi mezzo” dell’art. 17 parla chiaro: vuol dire ciò che sembra, ossia proprio con qualunque metodologia, che sia la “pubblicazione” su un archivio di ff o la diffusione via mail a chiunque ne faccia richiesta. Una fanfiction o la traduzione della stessa non può mai, in ogni caso, essere resa pubblica, quale che sia il mezzo usato per ottenere lo scopo di diffonderla al pubblico, se non c’è stato prima l’esplicito consenso dell’autore che l’ha scritta e che detiene, a ragione, i diritti sulla stessa. Questo è ciò che porta a ritenere il buon senso e, soprattutto, è quel che si evince da una lettura attenta delle norme di legge sul diritto d’autore, che, tra l’altro, valgono fuori e dentro la Comunità Europea, e quindi valgono anche per gli autori d’oltre oceano. |
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